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Detrazione per i Condomìni. Ecco come ottenerla
L’articolo 3 del Decreto Mef 1 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2016, chiedeva di definire con un provvedimento i “Termini e le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi (…) delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata”.
Il 27 Gennaio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Istruzioni per la “Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016”
Il provvedimento emanato dall’Agenzia delle entrate fa dunque riferimento a quanto precisato nell’art. 2 del decreto del Mef:
>> Scarica il Provvedimento
Quali sono gli interventi che godono della detrazione?
Possono essere inseriti nella Comunicazione all’Agenzia delle entrate tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica che sono stati effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Rientra nell’intervanto anche l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo delle parti comuni dell’edificio ristrutturato.
Cosa si intende per parti comuni?
Il Condominio è stato definito dall’articolo 1117 del Codice Civile come l’insieme delle parti comuni ed indivisibili in capo a tutti i proprietari delle varie porzioni in cui un immobile è suddiviso. Tra le “nuove” parti comuni, in seguito alla Riforma del Condominio, devono essere considerati: il Suolo su cui sorge l’edificio , le Fondazioni e i Muri maestri, Pilastri e Travi portanti, Lastrico solare, le Scale, Portoni di ingresso, Vestiboli e Anditi, Portici e Cortili, le Facciate, le Aree destinate al parcheggio, Ascensori, Pozzi e Cisterne e Impianti idrici e fognari, tutti i Sistemi centralizzati di distribuzione e trasmissione di gas, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell’area. A queste si aggiungono anche delle parti atipiche come l’Intercapedine (o Vespaio) presente tra il piano di posa delle fondamenta e la Prima Soletta del piano interrato.
Da chi deve essere trasmessa la comunicazione?
Possono trasmettere in via telematica la comunicazione delle spese attribuite ai condòmini per lavori effettuati sulle parti comuni a partire dall’anno di riferimento gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Come deve avvenire la trasmissione?
L'invio deve avvenire tramite l’utilizzo del servizio Entratel o Fisconline per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e mediante i prodotti software di controllo messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate gratuitamente.
L’invio può essere ordinario, sostitutivo o di annullamento.
In caso di incremento di informazioni è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. L’invio sostitutivo, invece, comporta una completa sostituzione della comunicazione ordinaria acquisita in precedenza dal sistema. La cancellazione dei dati inviati è possibile mediante l’annullamento che detrmina l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva.
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