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Informativa Ecobonus Infissi e Schermature Solari
Informativa Ecobonus Infissi e Schermature Solari
Cerchiamo di fare un pò di chiarezza e dare informazioni circa la possibilità dell'Ecobonus per Infissi e Schermature Solari.
E' possibile effettuare la detrazione Ecobonus per gli infissi e per le Schermature solari con lo sconto in fattura e la relativa cessione del credito.
Il 17 Luglio c’è stata la conversione in legge n°77 del D.L. 34 del 19 Maggio 2020 che all’art. 119 e 121 detta le nuove regole per l’Ecobonus ; inoltre in data 6 Agosto 2020 è stato firmato il decreto attuativo del MISE con il MEF, MATTN e MIT che fissa i nuovi limiti per la detrazione stessa.
Per gli infissi l'allegato E dell Decreto Efficienza Energetica 2020 definisce i requisiti tecnici di soglia per la tipologia di intervento in relazione alle zone climatiche (A e B <= 2,60 W/mqK; C <= 1,75 W/mqK; D <= 1,67 W/mqK; E <= 1,30 W/mqK; F <= 1,00 W/mqK), inoltre l'allegato I definisce un limite massimo di spesa dai 550 ai 750€/mq in relazione alla zona climatica e alla presenza di chiusure oscuranti Iva e posa escluse.
Per le Schermature solari il limite di installazione da Est-Sud-Ovest, il limite minimo di efficientamento con Gtot ≤ 0,35 e, novità, viene inserito un limite massimo di spesa di € 230/mq della schermatura Iva e posa escluse.
Il giorno 8 Agosto l’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare con le “disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del D.L.34 del 19 Maggio 2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero e restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica ecc.”
Il provvedimento definisce le modalità per l’opzione dello “sconto in fattura” e della “cessione del credito”, i tempi di cessione e le relative certificazioni o asseverazioni dipendentemente si tratti di “intervento singolo” che dà diritto al 50% in 10 anni o di “intervento trainato” che dà diritto al superbonus del 110% in 5 anni.
Ora si può optare per l’opzione dello “sconto in fattura” attraverso la compilazione dell’apposito modulo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Sia per lo sconto in fattura sia per la cessione del credito, nel caso di “intervento singolo” (sconto 50% in 10 anni) è necessaria la “certificazione del fabbricante"; nel caso, invece, di “intervento trainato” (110% in 5 anni) diventano necessari l’asseverazione del tecnico abilitato in sostituzione della certificazione del produttore e il visto di conformità [1].
La prima data utile per inserire nel portale dell’ Agenzia delle Entrate la detrazione è il 15 Ottobre; per quella data siamo attivi per l’acquisto delle Vostre cessioni del credito sempre che non decidiate di utilizzare Voi stessi la detrazione acquistata, grazie ad una convenzione con una primaria azienda italiana che opera nel campo dell'efficientamento energetico.
Tale società provvederà quindi a tutti i passaggi dei cassetti fiscali, ed al “visto di conformità” necessario per rendere cedibile il credito d’imposta nella filiera, prevede quindi la verifica dei documenti, i passaggi dei cassetti fiscali e quindi la responsabilità che il credito sia vero e cedibile; per usufruire della convenzione sarà necessario il Vostro accreditamento presso la stessa azienda di efficentamento energetico.
Per le modalità operative dobbiamo rimandare ai primi giorni di Settembre ; siamo disponibili per ogni eventuale informazione circa lo sconto in fattura, la cessione del credito ed ai loro costi.
Allegati:
Decreto MISE 6 Agosto 2020
Circolare AdE 8 Agosto 2020
Modulo opzione sconto in fattura/ cessione del credito con Istruzioni di compilazione
L’agenzia Informa del Luglio 2020
Note Integrative:
[1] Anche per gli interventi che danno diritto al Superbonus è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, il contribuente deve acquisire anche:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.